ARTICOLO 18 STATUTO DEI LAVORATORI
a)i licenziamenti ai sensi delle leggi
n. 604/1966 e 108/1990
E’ nullo il licenziamento determinato da motivi di credo politico, di fede religiosa o dall’appartenenza ad un sindacato, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni con qualsiasi mezzo idoneo, anche extragiudiziale, a rendere nota la volontà del lavoratore (può intervenire anche l’organizzazione sindacale di riferimento del dipendente). La competenza a conoscere delle controversie è il giudice del lavoro (ex pretore del lavoro).
Secondo l’articolo 8
della legge n. 604, quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del
licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di
lavoro è tenuto a riassumere il
prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire
il danno tramite versamento di una indennità che va da un minimo di 2.5 ad un
massimo di 6 mensilità riferite all’ultima retribuzione e ad alcuni altri
parametri. Qualora il lavoratore possieda un’anzianità lavorativa di oltre 10
anni, l’indennità può venir maggiorata fino a 10 volte la misura massima (fino
a 14mensilità qualora il lavoratore abbia un’anzianità di oltre 20 anni, in
caso di datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti).
L’articolo 2 della legge n. 108/1990 precisa che sono soggetti alle disposizioni della legge n. 604/1966 e successive modificazioni e integrazioni i datori di lavoro e gli enti pubblici che occupino fino a 15 lavoratori (fino a 5 se si tratta di imprenditori agricoli). Sono altresì soggetti alla stessa legge i datori di lavoro che occupano fino a 60 dipendenti, qualora non sia possibile applicare agli stessi l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori (vedi avanti).
b)la “tutela reale” di
cui all’articolo 18 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970)
Qualora il lavoratore
licenziato presti la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro,
imprenditore o meno, che occupi più di 15 dipendenti (più di 5 se si tratta di
imprenditore agricolo), il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo comporta il reintegro del lavoratore medesimo nel posto di
lavoro.
In tal caso il giudice condanna il datore al risarcimento del danno stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi relativi allo stesso periodo. In ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità.
Qualora il lavoratore intenda rinunciare al reintegro nel posto di lavoro, può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il rapporto di lavoro si intende risolto di fatto qualora il lavoratore reintegrato non riprenda servizio entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del datore o non richieda l’indennità, in caso di rinuncia la reintegro, entro 30 giorni dal deposito della sentenza.
c)considerazioni
finali
Da quanto si è detto, vagliando le norme sui licenziamenti individuali contenute nelle leggi n. 604/1966, 300/1970 e 108/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è evidente che, mentre il lavoratore che presta a propria attività un una struttura che occupa più di 15 dipendente gode, in caso di licenziamento giudicato invalido o inefficace, della cosiddetta “tutela reale” (automaticità del reintegro nel posto di lavoro), non così avviene per il prestatore di lavoro alle dipendenze di un datore che occupa meno di 15 dipendenti.
Chi ha promosso il referendum per il quale si andrà alle urne il 15 giugno 2003 intende equiparare, per quanto riguarda il reintegro in caso di licenziamento, i lavoratori delle piccole aziende con quelli che operano in aziende di maggiori dimensioni.
Gli oppositori intendono far rimarcare che il reintegro automatico del lavoratore licenziato creerebbe problemi per le piccole e piccolissime aziende.
Sta ai lavoratori scegliere il 15 di giugno.